| (Alloggi militari
e delle Forze di polizia).
1. Ai fini della determinazione dei canoni di concessione
degli alloggi di servizio per il personale militare, con
esclusione degli alloggi di cui ai numeri 1) e 2)
dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di definizione
dell'equo canone per la locazione di alloggi privati.
2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
nell'articolo 7, comma 3, della legge 1^ dicembre 1986, n.
831, le parole: "sulle base delle disposizioni di legge
vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle
seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
definizione dell'equo canone per la locazione di alloggi
privati".
3. La determinazione dei canoni di concessione degli
alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli
alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b), della legge 1^ dicembre 1986, n.
831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), della legge 1^ dicembre 1986, n. 831, rientrano
nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento indicate
dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
successive
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modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1986,
n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e
successive modificazioni, sono rideterminate, rispettivamente,
nel 5 per cento e nel 20 per cento.
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