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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16039
DDL1365-0042
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.42 (che inizia a pag.136 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 34.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Contratti pubblici).
      1.  L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 6. -  (Contratti pubblici). -  1.  Le
  disposizioni del presente articolo si applicano alle
  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni e integrazioni.
    2.  E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle
  pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.
  I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono
  nulli.  Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le
  amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di
  convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei
  contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza,
  comunicano al contraente la volontà di procedere alla
  rinnovazione.
    3.  Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e
  delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
  integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al
  migliore prezzo di mercato.
    4.  Per orientare le pubbliche amministrazioni
  nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto
  nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi delle camere di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri
  istituti facenti parte del sistema statistico nazionale, cura
  la rilevazione e l'elaborazione dei prezzi di mercato dei
  principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche
  amministrazioni, nonché la rilevazione e l'elaborazione dei
 
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  prezzi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per
  l'acquisizione dei medesimi beni e servizi, secondo varietà,
  tipo e qualità, secondo le quantità trattate e secondo le
  modalità di pagamento e il luogo di acquisizione.  L'ISTAT
  provvede alla comparazione tra i prezzi di mercato e quelli
  pagati dalle pubbliche amministrazioni.  Gli elenchi dei prezzi
  sono pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995
  e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30
  giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
    5.  Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello
  Stato, cura la ricognizione, per i beni di propria competenza,
  degli acquisti effettuati dalle amministrazioni statali,
  distinta per tipologie di beni e condizioni di acquisto, e
  provvede alla pubblicazione di schemi di contratto e di prezzi
  orientativi pagati dalle amministrazioni medesime, utili anche
  alla comparazione di cui al comma 4.
    6.  I dati elaborati ai sensi dei commi 4 e 5 costituiscono
  elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli
  organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi
  sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
  18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni e integrazioni.
    7.  Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la
  scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di
  cui ai commi 4 e 5, le amministrazioni pubbliche sono tenute
  ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di
  mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
    8.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
  autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed
  esperienze professionali, dirigenti responsabili delle
  acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti
  i consegnatari.
    9.  Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e
  nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito,
  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
  di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per
 
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  l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare
  ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni
  interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
  La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più
  amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali
  più favorevoli ed economie procedimentali.
    10.  I comitati di cui al comma 9 sono composti da un
  funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del
  Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro
  funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero
  dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
  Provveditorato generale dello Stato e dalla regione.  I
  componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che
  presta servizio nella sede ove opera il comitato.
    11.  Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante
  dell'amministrazione direttamente interessata alle
  acquisizioni.
    12.  La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato
  rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi
  aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di
  appartenenza.
    13.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati
  il funzionamento dei comitati di cui al comma 9 ed i rapporti
  con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e
  servizi.
    14.  Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è aggiunto il
  seguente:
    "2- bis.  L'Autorità, nel rispetto della vigente
  normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare
  convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
  accettare, sino a concorrenza della quantità massima
  complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati
  dalle amministrazioni di cui all'articolo 1.  I contratti
  conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
  sottoposti al prescritto parere di congruità economica".
    15.  Le controversie derivanti dall'applicazione del
  presente articolo sono devolute
 
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  alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice
  amministrativo.
    16.  Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre
  1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con
  regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive
  modificazioni e integrazioni".
    2.  Il regolamento di cui al comma 13 dell'articolo 6 della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1
  del presente articolo, è emanato entro quaranta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
 
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