| (Contratti pubblici).
1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Contratti pubblici). - 1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.
I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono
nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le
amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di
convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei
contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza,
comunicano al contraente la volontà di procedere alla
rinnovazione.
3. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e
delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al
migliore prezzo di mercato.
4. Per orientare le pubbliche amministrazioni
nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri
istituti facenti parte del sistema statistico nazionale, cura
la rilevazione e l'elaborazione dei prezzi di mercato dei
principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche
amministrazioni, nonché la rilevazione e l'elaborazione dei
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prezzi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per
l'acquisizione dei medesimi beni e servizi, secondo varietà,
tipo e qualità, secondo le quantità trattate e secondo le
modalità di pagamento e il luogo di acquisizione. L'ISTAT
provvede alla comparazione tra i prezzi di mercato e quelli
pagati dalle pubbliche amministrazioni. Gli elenchi dei prezzi
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995
e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30
giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello
Stato, cura la ricognizione, per i beni di propria competenza,
degli acquisti effettuati dalle amministrazioni statali,
distinta per tipologie di beni e condizioni di acquisto, e
provvede alla pubblicazione di schemi di contratto e di prezzi
orientativi pagati dalle amministrazioni medesime, utili anche
alla comparazione di cui al comma 4.
6. I dati elaborati ai sensi dei commi 4 e 5 costituiscono
elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli
organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi
sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni.
7. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la
scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di
cui ai commi 4 e 5, le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di
mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
8. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed
esperienze professionali, dirigenti responsabili delle
acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti
i consegnatari.
9. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per
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l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare
ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni
interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più
amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali
più favorevoli ed economie procedimentali.
10. I comitati di cui al comma 9 sono composti da un
funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro
funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero
dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Provveditorato generale dello Stato e dalla regione. I
componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che
presta servizio nella sede ove opera il comitato.
11. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante
dell'amministrazione direttamente interessata alle
acquisizioni.
12. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato
rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi
aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza.
13. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati
il funzionamento dei comitati di cui al comma 9 ed i rapporti
con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e
servizi.
14. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è aggiunto il
seguente:
"2- bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantità massima
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti
conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
sottoposti al prescritto parere di congruità economica".
15. Le controversie derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono devolute
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alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice
amministrativo.
16. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre
1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con
regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive
modificazioni e integrazioni".
2. Il regolamento di cui al comma 13 dell'articolo 6 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è emanato entro quaranta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
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