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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1604
DDL0102-0002
Progetto di legge Camera n. 102 - testo presentato - (DDL12-102)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C102. TESTIPDL
...C102.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC102 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La violenza sessuale è uno dei
  crimini più odiosi contro la persona e la sua dignità ed al
  contempo uno dei reati più sminuiti nella corrente mentalità
  "al maschile" della nostra società.  Se vittima di violenza
  sessuale non è la propria moglie, madre o figlia,
  difficilmente l'uomo si rende conto della drammatica
  esperienza che essa rappresenta per la donna.  L'abuso o la
  costrizione sessuale condizionano la personalità e la
  stabilità psichica della vittima.
    La violenza sessuale costituisce una inaccettabile e
  vigliacca sopraffazione di persone fisicamente più deboli.
  Questo tipo di offesa e di violazione della persona oggi
  colpisce, anche se in misura minore, anche gli omosessuali.
    Gli stupri di massa avvenuti in Bosnia ripropongono
  drammaticamente sia la portata ed i risvolti sociali del
  delitto contro la persona, sia il radicamento "viscerale" e
  storico per l'uomo, conquistatore, guerriero e vincitore.
    La mentalità di questo guerriero è pericolosamente
  "normale" e presente tra noi: egli è convinto, in fondo, di
  non commettere nulla di estremamente grave, non uno stupro, ma
  una sorta di atto sessuale a senso unico.
    Le radici del gesto sono implicite nella formazione
  culturale che oggi la società propone: il ragazzo che ha
  molteplici relazioni sessuali viene gratificato e galvanizzato
  come il soldato serbo o croato prima e dopo lo "stupro
  etnico".  La ragazza deve
 
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  invece rendere conto all'autorità familiare di ogni relazione
  ed amicizia.
    Lo stupratore, pur sedendo al nostro fianco, viene
  esorcizzato con la maschera del mostro, ma i processi mettono
  spesso in rilievo che personalità del tutto normali risultano
  poi quelle responsabili di violenze sessuali.
    Il reato di violenza sessuale stenta ad essere riconosciuto
  come tale in particolare quando è commesso tra le mura
  domestiche, tra coniugi, e diventa sempre più drammatico il
  coinvolgimento di minori in abusi sessuali.
    Secondo informazioni fornite dall'ISTAT relative ai reati
  denunciati all'autorità giudiziaria dalle sole Forze
  dell'ordine, i reati di violenza carnale contro minori di anni
  14 sono stati, nel 1991, 135.  Il dato aumenta drammaticamente
  se pensiamo ai reati denunciati presso le procure distrettuali
  e, soprattutto, a quelli non denunciati.
    Sempre l'ISTAT ci indica il numero di reati di violenza
  sessuale per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato
  l'azione penale, rilevati presso le procure:
      1989: 1296 di cui 483 commessi da ignoti;
      1990: 1385 di cui 647 commessi da ignoti;
      1991: 1432 di cui 560 commessi da ignoti;
      1992 (periodo gennaio/settembre): 1253 di cui 523
  commessi da ignoti.
    Come spesso accade i dati in sé non fotografano la
  drammaticità di una realtà che vede la violenza sessuale nei
  confronti delle donne e dei minori in costante aumento e che
  tuttavia, nell'attuale ordinamento giudiziario, rappresenta un
  reato minore.
    La presente proposta di legge è stata elaborata tenendo
  conto del lavoro svolto nelle passate legislature, mettendo in
  rilievo alcuni punti, in particolare la collocazione di tali
  reati contro la persona (articolo 1), l'unificazione dei reati
  di violenza sessuale e di atti di libidine violenta (articolo
  2), la previsione di un autonomo titolo di reato per i reati
  contro i minorenni (articolo 3), la procedibilità d'ufficio,
  anche se la violenza viene perpetrata nei confronti del
  coniuge e del convivente (articolo 10).  Infine è prevista
  l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
  di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di
  maltrattamenti e di violenza sessuale, la cui gestione dovrà
  rimanere a carico delle regioni o province autonome e dei
  comuni ove gli stessi sono ubicati, al fine di introdurre sul
  territorio un servizio che si ponga come punto di riferimento
  per le donne ed i minori vittime di fatti di violenza.
    Periodicamente torna in auge la discussione sulle
  iniziative legislative da adottare, ma ritengo di estrema
  importanza che ormai alle parole e alle buone intenzioni
  seguano i fatti, portando a termine un provvedimento
  legislativo non più rinviabile e che costituirebbe un valido
  deterrente contro chi, con la violenza, calpesta la dignità
  della persona.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-102 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0102 TOTPAG=0010 TOTDOC=0020 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=010200 00 FASCIDC=12DDL0102 SORTNAV=0010200 000 00000 ZZDDLC102 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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