| (Sovracanone di concessione).
1. Per adeguare l'importo dei corrispettivi d'uso dei
beni demaniali al loro valore economico e di mercato, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di canoni e
sovracanoni delle relative concessioni, i concessionari di
derivazioni di acque pubbliche e di estrazioni di materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale, a decorrere dal 1^
gennaio 1995, sono tenuti al pagamento di un sovracanone il
cui ammontare è fissato, anche in relazione alle
caratteristiche naturali e socio-economiche di bacino, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite,
ove costituite, le Autorità di bacino o le regioni, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura
non superiore all'importo dei corrispondenti canoni. Il parere
delle Autorità di bacino o delle regioni si intende reso in
senso favorevole se non espresso nel termine di quaranta
giorni dalla relativa richiesta. Con analogo provvedimento si
procede all'aggiornamento annuale della misura dei sovracanoni
sulla base del tasso d'inflazione programmato. L'ammontare di
ciascun sovracanone per le concessioni d'acqua pubblica è
calcolato in funzione della portata derivata, in relazione ai
diversi usi previsti a norma dell'articolo 18 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, e della
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potenza nominale media per la produzione di forza motrice.
Per le concessioni di estrazioni di materiali litoidi
l'importo del sovracanone è determinato in funzione della
quantità e della qualità del materiale estratto, sulla base
delle tipologie indicate all'articolo 13 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
2. Per le utenze d'acque pubbliche il sovracanone è versato
annualmente, per tutta la durata della concessione,
contemporaneamente al pagamento della relativa annualità del
canone demaniale e, nel caso di concessioni esenti o esentate
da questo ultimo, alla data in cui questo sarebbe dovuto. Per
le concessioni di estrazioni di materiali litoidi il
sovracanone è corrisposto contemporaneamente al canone. Per
l'anno 1995 i sovracanoni sono corrisposti entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del sovracanone
sono conferite al fondo speciale di cui all'articolo 18, comma
3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. A tal fine, gli introiti
derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, e del presente articolo sono versati al
Capo VII, capitolo 2608, articolo 2, dell'entrata del bilancio
statale, per essere riassegnate con decreti del Ministro del
tesoro ad apposito capitolo intitolato "Fondo speciale per il
finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e
al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183", istituito nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire con
le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.
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