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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16040
DDL1365-0043
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.43 (che inizia a pag.139 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Sovracanone di concessione).
      1.  Per adeguare l'importo dei corrispettivi d'uso dei
  beni demaniali al loro valore economico e di mercato, ferme
  restando le vigenti disposizioni in materia di canoni e
  sovracanoni delle relative concessioni, i concessionari di
  derivazioni di acque pubbliche e di estrazioni di materiali
  litoidi dal demanio fluviale e lacuale, a decorrere dal 1^
  gennaio 1995, sono tenuti al pagamento di un sovracanone il
  cui ammontare è fissato, anche in relazione alle
  caratteristiche naturali e socio-economiche di bacino, entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite,
  ove costituite, le Autorità di bacino o le regioni, previo
  parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura
  non superiore all'importo dei corrispondenti canoni.  Il parere
  delle Autorità di bacino o delle regioni si intende reso in
  senso favorevole se non espresso nel termine di quaranta
  giorni dalla relativa richiesta.  Con analogo provvedimento si
  procede all'aggiornamento annuale della misura dei sovracanoni
  sulla base del tasso d'inflazione programmato.  L'ammontare di
  ciascun sovracanone per le concessioni d'acqua pubblica è
  calcolato in funzione della portata derivata, in relazione ai
  diversi usi previsti a norma dell'articolo 18 della legge 5
  gennaio 1994, n. 36, e della
 
                              Pag. 140
 
  potenza nominale media per la produzione di forza motrice.
  Per le concessioni di estrazioni di materiali litoidi
  l'importo del sovracanone è determinato in funzione della
  quantità e della qualità del materiale estratto, sulla base
  delle tipologie indicate all'articolo 13 del decreto
  legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
    2.  Per le utenze d'acque pubbliche il sovracanone è versato
  annualmente, per tutta la durata della concessione,
  contemporaneamente al pagamento della relativa annualità del
  canone demaniale e, nel caso di concessioni esenti o esentate
  da questo ultimo, alla data in cui questo sarebbe dovuto.  Per
  le concessioni di estrazioni di materiali litoidi il
  sovracanone è corrisposto contemporaneamente al canone.  Per
  l'anno 1995 i sovracanoni sono corrisposti entro sessanta
  giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale
  della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1.
    3.  Le entrate derivanti dall'applicazione del sovracanone
  sono conferite al fondo speciale di cui all'articolo 18, comma
  3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.  A tal fine, gli introiti
  derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 5
  gennaio 1994, n. 36, e del presente articolo sono versati al
  Capo VII, capitolo 2608, articolo 2, dell'entrata del bilancio
  statale, per essere riassegnate con decreti del Ministro del
  tesoro ad apposito capitolo intitolato "Fondo speciale per il
  finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e
  al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla
  legge 18 maggio 1989, n. 183", istituito nello stato di
  previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire con
  le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1365 TOTPAG=0143 TOTDOC=0046 NDOC=0043 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0139 RIGINIZ=012 PAGFIN=0140 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=139 PAGEFIN=140 SORTRES= SORTDDL=136500 00 FASCIDC=12DDL1365 SORTNAV=0136500 000 00000 ZZDDLC1365 NDOC0043 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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