| (Accelerazione delle procedure di alienazione di beni
patrimoniali dello Stato).
1. Nella prima applicazione dell'articolo 2 del
decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge
29 gennaio
Pag. 141
1992, n. 35, il Ministro delle finanze, entro il 31 gennaio
1995, anche sulla base delle operazioni di cui al comma 1 del
citato articolo 2, fornisce ai soggetti incaricati di
procedere alle alienazioni e alle gestioni ai sensi dei commi
1, 2 e 4 dello stesso articolo 2 un primo elenco di beni
patrimoniali dello Stato alienabili o suscettibili di gestione
economica.
2. Entro il 30 luglio 1995, e successivamente ove ne
ravvisi l'opportunità, il Ministro delle finanze provvede ad
integrare l'elenco di cui al comma 1.
3. Con delibere del CIPE, da adottare per la prima volta
entro il 15 febbraio 1995, su proposta del Ministro delle
finanze, vengono stabilite le direttive per la realizzazione
dei programmi di alienazione e di gestione.
4. A decorrere dal 1^ marzo 1995 il Ministro delle finanze,
sulla base dei dati forniti dai soggetti incaricati delle
operazioni di alienazione e gestione, presenta bimestralmente
al CIPE il resoconto dei beni alienati e l'aggiornamento del
programma di disinvestimento e di gestione, ai fini
dell'esercizio da parte del CIPE dei poteri di vigilanza e di
quelli di cui al comma 3.
5. Le anticipazioni per le alienazioni di beni patrimoniali
di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre
1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35,
come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, sono conferite al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432.
6. Le società di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge
29 gennaio 1992, n. 35, sono autorizzate a costituire fondi
immobiliari per la collocazione sul mercato dei beni
patrimoniali da esse gestiti.
7. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 5
dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992,
n. 35, sono abrogati.
Pag. 142
8. All'articolo 2, comma 11, del decretolegge 5 dicembre
1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35,
le parole: "anche ai fini della vigilanza e delle procedure di
cui al comma 6" sono soppresse.
| |