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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16041
DDL1365-0044
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.44 (che inizia a pag.140 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 36.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Accelerazione delle procedure di alienazione di beni
                  patrimoniali dello Stato).
      1.  Nella prima applicazione dell'articolo 2 del
  decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge
  29 gennaio
 
                              Pag. 141
 
  1992, n. 35, il Ministro delle finanze, entro il 31 gennaio
  1995, anche sulla base delle operazioni di cui al comma 1 del
  citato articolo 2, fornisce ai soggetti incaricati di
  procedere alle alienazioni e alle gestioni ai sensi dei commi
  1, 2 e 4 dello stesso articolo 2 un primo elenco di beni
  patrimoniali dello Stato alienabili o suscettibili di gestione
  economica.
    2.  Entro il 30 luglio 1995, e successivamente ove ne
  ravvisi l'opportunità, il Ministro delle finanze provvede ad
  integrare l'elenco di cui al comma 1.
    3.  Con delibere del CIPE, da adottare per la prima volta
  entro il 15 febbraio 1995, su proposta del Ministro delle
  finanze, vengono stabilite le direttive per la realizzazione
  dei programmi di alienazione e di gestione.
    4.  A decorrere dal 1^ marzo 1995 il Ministro delle finanze,
  sulla base dei dati forniti dai soggetti incaricati delle
  operazioni di alienazione e gestione, presenta bimestralmente
  al CIPE il resoconto dei beni alienati e l'aggiornamento del
  programma di disinvestimento e di gestione, ai fini
  dell'esercizio da parte del CIPE dei poteri di vigilanza e di
  quelli di cui al comma 3.
    5.  Le anticipazioni per le alienazioni di beni patrimoniali
  di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre
  1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n.  35,
  come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
  1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
  luglio 1994, n. 474, sono conferite al fondo per
  l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27
  ottobre 1993, n. 432.
    6.  Le società di cui all'articolo 2, comma 2, del
  decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge
  29 gennaio 1992, n. 35, sono autorizzate a costituire fondi
  immobiliari per la collocazione sul mercato dei beni
  patrimoniali da esse gestiti.
    7.  I commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 5
  dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992,
  n. 35, sono abrogati.
 
                              Pag. 142
 
    8.  All'articolo 2, comma 11, del decretolegge 5 dicembre
  1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35,
  le parole: "anche ai fini della vigilanza e delle procedure di
  cui al comma 6" sono soppresse.
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1365 TOTPAG=0143 TOTDOC=0046 NDOC=0044 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0140 RIGINIZ=031 PAGFIN=0142 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=140 PAGEFIN=142 SORTRES= SORTDDL=136500 00 FASCIDC=12DDL1365 SORTNAV=0136500 000 00000 ZZDDLC1365 NDOC0044 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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