| (Fiscalizzazione degli oneri sociali).
1. Con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo
conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla
determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità
degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451.
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