| (Esenzioni).
1. Il primo periodo del comma 16 dell'articolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "A
decorrere dal 1^ gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
cittadini di età inferiore a dieci anni e di età superiore a
sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con
un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non
superiore a 100 milioni di lire annue: con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, sono individuate le modalità di
attuazione relative alla presente disposizione normativa".
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