| (Dotazioni organiche).
1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di
mobilità del personale sono in particolare finalizzati
all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche,
secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il
triennio 1994-1996. I direttori generali ed i commissari
straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in
materia di definizione dell'orario di servizio e di
articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurano
l'apertura
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al pubblico dei servizi per un congruo orario settimanale, il
potenziamento delle attività di day hospital e la
riduzione dei tempi di attesa per le attività
ambulatoriali.
2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il
divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 17; per
il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono
vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal
1^ gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove
assunzioni, entro il limite del 10 per cento per il ruolo
amministrativo e del 30 per cento per gli altri ruoli delle
cessazioni, previa verifica dei carichi di lavoro ed
esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da
effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito
locale, regionale, interregionale e d'ufficio, per motivate
esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere abbiano provveduto all 'utilizzazione
del personale risultante in esubero a seguito della
disattivazione degli Ospedali di cui all'articolo 3 ed a
seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle
strutture e dei servizi del territorio di competenza.
3. La corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui
all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è sospesa, limitatamente
al 25 per cento del suo importo a far data dal 1^ gennaio
1995, per il personale dipendente che esercita l'attività
libero professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie
pubbliche. Il direttore generale ed il commissario
straordinario dell'unità sanitaria locale e dell'azienda
ospedaliera sono responsabili dell'applicazione del presente
comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce
l'indennità di tempo pieno si applicano le disposizioni
dall'articolo 2119 del codice civile in materia di risoluzione
del contratto di lavoro per giusta causa. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli Istituti di
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ricovero e cura a carattere scientifico ed agli istituti
zooprofilattici sperimentali.
4. I giudizi. di idoneità di cui agli articoli 8, commi
1- bis e 8, e 18, comma 2- bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché quelli di cui
all'articolo 26, comma 2- ter, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, si svolgono a partire dal 1^ settembre 1995.
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