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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16050
DDL1365-0007
Progetto di legge Camera n. 1365 bis - testo stralciato - (DDL12-1365-bis)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C1365BIS. TESTIPDL
...C1365BIS.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365s2 ZZ12 ZZPD ZZPS
  (Pagamento a tariffa e acquisto di beni
  e servizi).
    1.  A decorrere dal l gennaio 1995 i presidi ospedalieri
  direttamente gestiti dalle unità sanitarie locali, le aziende
  ospedaliere autonome, le altre istituzioni ospedaliere
  pubbliche e private, di cui all'articolo 1, comma 3, del
  decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 107 del 10 maggio 1994, sono
  remunerate sulla base delle tariffe delle prestazioni
  ospedaliere di cui all'articolo 2, comma I, lettere  a), b),
  e)  e  h),  secondo i criteri previsti dallo stesso
  decreto.  Le regioni che alla suddetta data non abbiano
  adottato i provvedimenti di determinazione delle tariffe ai
  sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto, applicano,
  in via transitoria, le tariffe che saranno fissate con decreto
  del Ministro della sanità entro il 15 dicembre 1994.
    2.  La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può
  superare, a livello regionale, l'importo registrato
  nell'esercizio 1993 ridotto del 17 per cento per l'anno
  1995, del 15 per cento per l'anno 1996 e del 13 per cento per
  l'anno 1997.  Il direttore generale e il commissario
  straordinario dell'unità sanitaria locale o dell'azienda
  ospedaliera è responsabile sotto il
 
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  profilo patrimoniale per le obbligazioni che superino
  l'importo a tale titolo assegnato dalla regione avuto riguardo
  della suddetta riduzione  Le disposizioni 4e1 presente comma
  si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a
  carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici
  sperimentali.  In nessun caso può essere riconosciuta una
  spesa, a livello regionale, che superi i limiti fissati dal
  presente comma.
  3.  Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le
  regioni possono individuare forme di centralizzazione degli
  acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare
  prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e
  promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo
  di novanta giorni.
  4.  L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di
  pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda
  ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione
  dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo
  personale è posto in mobilità d'ufficio.  Il personale che non
  ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in
  disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
  e integrazion).
 
DATA=941025 FASCID=DDL12-1365-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PS NSTA=1365 TOTPAG=0053 TOTDOC=0046 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=013 PAGFIN=0009 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=136502 00 FASCIDC=12DDL136502 SORTNAV=0136502 000 00000 ZZDDLC1365s2 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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