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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16051
DDL1365-0008
Progetto di legge Camera n. 1365 bis - testo stralciato - (DDL12-1365-bis)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C1365BIS. TESTIPDL
...C1365BIS.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365s2 ZZ12 ZZPD ZZPS
                   (Spesa farmaceutica). 
    1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995 le quote di spettanza
  sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali
  collocate nelle classi  a)  e  b)  di cui all'articolo
  8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
  fissate per i grossisti al 7 per cento e per i farmacisti al
  26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, al netto
  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).  Il Servizio sanitario
  nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di
  quanto dovuto, trattiene una quota pari al 4 per
 
                              Pag. 10
 
  cento dell'importo al lordo dei  tickets,  fatta
  eccezione per le farmacie rurali alle quali è trattenuta una
  quota pari al 2,5 per cento.
    2.  Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci che hanno fatto
  registrare nel corso del primo semestre 1994 un aumento del
  fatturato a carico del Servizio sanitario nazionale, in
  rapporto al primo semestre 1993, pari al 10, 20, 30, 40 per
  cento ed oltre, èridotto rispettivamente del 3, 6, 9 e 12 per
  cento rispetto al prezzo medio europeo.
    3.  Entro il primo trimestre 1995 la Commissione unica del
  farmaco provvede alla razionalizzazione delle confezioni dei
  farmaci destinati alla cura delle malattie croniche.
    4.  Le regioni sono autorizzate all'indizione di gare per
  l'acquisto di farmaci, ferma restando la distribuzione
  attraverso i normali canali.
    5.  Il direttore generale o il commissario straordinario
  della unità sanitaria locale èdirettamente responsabile per le
  somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale
  ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di
  omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico
  degli stessi.
    6.  L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
  l'assistenza farmaceutica nell'anno 1995 è determinato in
  9.000 miliardi di lire.  Qualora la spesa per l'assistenza
  farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate
  al termine del primo quadrimestre 1995, superiore al predetto
  limite la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7
  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procederà alla
  riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo 8 della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi
  farmaceutici nell'anno 1994.
 
DATA=941025 FASCID=DDL12-1365-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PS NSTA=1365 TOTPAG=0053 TOTDOC=0046 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=025 PAGFIN=0010 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=136502 00 FASCIDC=12DDL136502 SORTNAV=0136502 000 00000 ZZDDLC1365s2 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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