| (Pensionamenti di anzianità nel regime
generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi).
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la decorrenza delle pensioni di anzianità, per
le quali è richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a
35 anni, è stabilita al 1^ gennaio di ciascun anno. In sede di
prima applicazione la decorrenza è fissata al 1^ gennaio 1996,
fatta eccezione per le pensioni liquidate con un anzianità
contributiva o di servizio non inferiore a 40 anni.
2. L'importo del trattamento pensionistico di anzianità a
favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive ed
esonerative dell'assicurazione predetta e alle gestioni
pensionistiche dei lavoratori autonomi è ridotto, in via
permanente, nella misura del 3 per cento per ogni anno di
anticipazione della decorrenza del predetto trattamento
rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia vigente per
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento di tale
decorrenza, qualora non sia stato conseguito il requisito
contributivo massimo utile. In ogni caso la riduzione non può
superare la misura del 50 per cento.
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3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai
pensionamenti anticipati di anzianità a carico dei regimi
esclusivi dell 'assicurazione generale obbi igatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, con riferimento al requisito di età per la
pensione di vecchiaia operante per gli uomini in tale
assicurazione. E' abrogato il comma 16 dell'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la relativa Tabella A.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche
ai trattamenti di pensione anticipata, rispetto ai limiti di
età stabiliti nei regimi pensionistici di base per il
pensionamento di vecchiaia o per la cessazione dal servizio,
erogati da forme obbligatorie integrative o aggiuntive di
previdenza disciplinate da disposizioni di legge, da
regolamenti o da accordi collettivi.
5. Il termine di cui al comma 2- ter dell'articolo 1
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come
modificato dal comma 17 dell'articolo Il della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è fissato al 1^ gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità
contributiva o di servizio richiesto dai rispettivi
ordinamenti. In sede di prima applicazione il predetto termine
è fissato al 1^ gennaio 1996, fatta eccezione per le pensioni
liquidate con un'anzianità contributiva o di servizio non
inferiore a quaranta anni. Per il personale del comparto
scuola il predetto termine rimane immutato.
6. La riduzione di cui ai commi 2 e 3 non opera per i
soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno conseguito un'anzianità contributiva o di servizio
pari o superiore a 37 anni. La riduzione non opera, altresì,
per i soggetti che alla data medesima hanno maturato
un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 34
anni, sempreché, all'atto del conseguimento della prestazione
pensionistica, la predetta anzianità sia pari a 37 anni; per i
medesimi
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soggetti resta ferma la possibilità di conseguire il
trattamento di pensione al compimento dei 35 anni di anzianità
contributiva o di servizio con le disposizioni di cui ai commi
2 e 3.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità
derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di
pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme
derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera e
nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, comma 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. Per i soggetti che liquidano la pensione di anzianità in
base alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è consentito
il totale cumulo della pensione con il reddito da lavoro
dipendente prodotto, presso altro datore di lavoro,
successivamente allo stato di inoccupazione esistente all'atto
della decorrenza della pensione, e con i redditi da lavoro
autonomo. Per i periodi di attività lavorativa successivi al
pensionamento è esclusivamente dovuto un contributo di
solidarietà alla gestione che eroga la prestazione nella
misura del 10 per cento del reddito da lavoro, da ripartirsi
in eguale misura tra datore di lavoro e lavoratore dipendente
ovvero a totale carico del lavoratore, nel caso di lavoro
autonomo. Il contributo di solidarietà non determina effetti,
per il lavoratore, ai fini previdenziali ed assistenziali.
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