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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16056
DDL1365-0013
Progetto di legge Camera n. 1365 bis - testo stralciato - (DDL12-1365-bis)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C1365BIS. TESTIPDL
...C1365BIS.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365s2 ZZ12 ZZPD ZZPS
            (Pensionamenti di anzianità nel regime
       generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi).
    1.  Con effetto dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, la decorrenza delle pensioni di anzianità, per
  le quali è richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a
  35 anni, è stabilita al 1^ gennaio di ciascun anno.  In sede di
  prima applicazione la decorrenza è fissata al 1^ gennaio 1996,
  fatta eccezione per le pensioni liquidate con un anzianità
  contributiva o di servizio non inferiore a 40 anni.
    2.  L'importo del trattamento pensionistico di anzianità a
  favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
  per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
  dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive ed
  esonerative dell'assicurazione predetta e alle gestioni
  pensionistiche dei lavoratori autonomi è ridotto, in via
  permanente, nella misura del 3 per cento per ogni anno di
  anticipazione della decorrenza del predetto trattamento
  rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia vigente per
  il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento di tale
  decorrenza, qualora non sia stato conseguito il requisito
  contributivo massimo utile.  In ogni caso la riduzione non può
  superare la misura del 50 per cento.
 
                              Pag. 13
 
    3.  La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai
  pensionamenti anticipati di anzianità a carico dei regimi
  esclusivi dell 'assicurazione generale obbi igatoria per
  l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
  dipendenti, con riferimento al requisito di età per la
  pensione di vecchiaia operante per gli uomini in tale
  assicurazione.  E' abrogato il comma 16 dell'articolo 11 della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la relativa Tabella A.
    4.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche
  ai trattamenti di pensione anticipata, rispetto ai limiti di
  età stabiliti nei regimi pensionistici di base per il
  pensionamento di vecchiaia o per la cessazione dal servizio,
  erogati da forme obbligatorie integrative o aggiuntive di
  previdenza disciplinate da disposizioni di legge, da
  regolamenti o da accordi collettivi.
    5.  Il termine di cui al comma 2- ter  dell'articolo 1
  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge  14 novembre 1992, n. 438, come
  modificato dal comma 17 dell'articolo Il della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, è fissato al 1^ gennaio dell'anno
  successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità
  contributiva o di servizio richiesto dai rispettivi
  ordinamenti.  In sede di prima applicazione il predetto termine
  è fissato al 1^ gennaio 1996, fatta eccezione per le pensioni
  liquidate con un'anzianità contributiva o di servizio non
  inferiore a quaranta anni.  Per il personale del comparto
  scuola il predetto termine rimane immutato.
    6.  La riduzione di cui ai commi 2 e 3 non opera per i
  soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
  legge hanno conseguito un'anzianità contributiva o di servizio
  pari o superiore a 37 anni.  La riduzione non opera, altresì,
  per i soggetti che alla data medesima hanno maturato
  un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 34
  anni, sempreché, all'atto del conseguimento della prestazione
  pensionistica, la predetta anzianità sia pari a 37 anni; per i
  medesimi
 
                              Pag. 14
 
  soggetti resta ferma la possibilità di conseguire il
  trattamento di pensione al compimento dei 35 anni di anzianità
  contributiva o di servizio con le disposizioni di cui ai commi
  2 e 3.
    7.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si
  applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità
  derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di
  pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme
  derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera e
  nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, comma 7, della
  legge 23 luglio 1991, n. 223.
    8.  Per i soggetti che liquidano la pensione di anzianità in
  base alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è consentito
  il totale cumulo della pensione con il reddito da lavoro
  dipendente prodotto, presso altro datore di lavoro,
  successivamente allo stato di inoccupazione esistente all'atto
  della decorrenza della pensione, e con i redditi da lavoro
  autonomo.  Per i periodi di attività lavorativa successivi al
  pensionamento è esclusivamente dovuto un contributo di
  solidarietà alla gestione che eroga la prestazione nella
  misura del 10 per cento del reddito da lavoro, da ripartirsi
  in eguale misura tra datore di lavoro e lavoratore dipendente
  ovvero a totale carico del lavoratore, nel caso di lavoro
  autonomo.  Il contributo di solidarietà non determina effetti,
  per il lavoratore, ai fini previdenziali ed assistenziali.
 
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