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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16058
DDL1365-0015
Progetto di legge Camera n. 1365 bis - testo stralciato - (DDL12-1365-bis)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C1365BIS. TESTIPDL
...C1365BIS.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365s2 ZZ12 ZZPD ZZPS
  (Assoggettamento alla ritenuta  in conto entrate del
  Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base
  pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di
                          pensione).
    1.  Con decorrenza dal 1^ gennaio 1995, ai soli fini
  dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero
  del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con
  esclusione dell 'indennità integrativa speciale di cui alla
  legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
  integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo
  svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base
  pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al
  trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
  dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e
  integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale
  prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
  1976, n. 177.
    2.  La disposizione di cui al comma i si applica ai
  dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da
  ordinamenti che
 
                              Pag. 16
 
  rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con
  decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,
  n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.
    3.  In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e
  pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei
  settori pubblico e privato, con decorrenza dal l gennaio 1995,
  per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
  all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
  e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle
  forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
  obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti
  iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione
  spettante viene determinata sulla base degli elementi
  retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa
  l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di
  contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita
  spettante.
    4.  La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con
  riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in
  base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione
  generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
  superstiti.
    5.  Le disposizioni relative alla corresponsione della
  indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione
  previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
  successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili
  limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31
  dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse
  riferite.
    6.  Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano
  anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di
  previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla
  legge 20 marzo 1975, n. 70.
 
DATA=941025 FASCID=DDL12-1365-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PS NSTA=1365 TOTPAG=0053 TOTDOC=0046 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=017 PAGFIN=0016 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=136502 00 FASCIDC=12DDL136502 SORTNAV=0136502 000 00000 ZZDDLC1365s2 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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