| 1. Dopo l'articolo 609- bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- ter. - (Atti sessuali con minore). -
E' soggetto alla pena di cui al primo comma dell'articolo
609- bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal
medesimo articolo 609- bis, compia atti sessuali con una
persona minore di anni quattordici ovvero con una persona
minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che
gli sia stata affidata per ragioni di
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cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se
il fatto è commesso da più persone.
Se il minore non ha compiuto gli anni dieci, la pena è
aumentata di un terzo".
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