| (Contributi previdenziali. Proroga per la determinazione
dei coefficienti presuntivi).
1. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e
coadiutori, indicano l'ammontare dei contributi previdenziali
dovuti e versati nel periodo di imposta, nonché gli estremi
dei relativi versamenti.
2. L'inossenanza dell'obbligo di cui al comma 1 è punita
con pena pecuniaria pari all'importo non dichiarato.
3. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma I, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i
quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e
di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994.
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