| (Emissione di titoli obbligazionari da parte
di enti territoriali).
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città
metropolitane e i comuni di cui ali articoli 17 e seguenti
della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i
consorzi tra enti locali territoriali possono deliberare
l'emissione di prestiti obbligazionari destinati
esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le
regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9
della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di
emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte
corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i
consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali
territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione
all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si
intende negata qualora non sia espressamente concessa entro
novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà
a totale carico dell'ente emittente.
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata
alle seguenti condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso
in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si
trovino in situazione di dissesto o in situazioni
strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano
di disavanzi di amministrazione
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ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68.
3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto
consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di
amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di
previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del
prestito. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito
obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o
prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli
interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui
al comma I concorrono a tutti gli effetti alla determinazione
del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non può essere
inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da
un'unione di comuni, la data di estinzione non può essere
successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell
'unione medesima. Qualora si proceda alla fusione dei comuni
prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli
articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il
complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del
prestito è trasferito al nuovo ente.
5. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e
gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue,
seme strali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile.
Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i
sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al
momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di
Stato di pari durata emessi nel mese precedente. Ove in tale
periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà
riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul
mercato con vita residua più vicina a quella delle
obbligazioni da emettere. I titoli obbligazionari sono emessi
al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la
Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per
anticipazioni
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da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono
operare una ritenùta del 12,50 per cento a titolo di imposta
sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai
possessori. Il gettito della ritenuta rimane di competenza
degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in
apposito capitolo di bilancio. Alfine di contribuire alle
spese relative ad atti autorizzativi, lo 0,1 per cento del
prestito è attribuito alle entrate del bilancio dello Stato.
E' fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti
per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in
cui il prestito èstato deliberato o in quello successivo se la
delibera è adottata nel secondo semestre dello stesso.
6. La delibera dell'ente emittente di approvazione del
prestito deve indicare l'investimento da realizzare,
l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e
deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove
previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi
provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali
disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
del servizio del prestito di intermediari autorizzati ai sensi
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ferme restando le
disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente o gli enti
creditizi provvedono ad erogare il ricavato del prestito
obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente
deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti
creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole,
al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del
capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente
o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli
obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
7. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il
rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3
della legge 21 dicembre 1978, n. 843. L'ente emittente è
tenuto a concedere, ove richiesto, la garanzia ipotecaria sui
beni immobili del patrimonio disponibile a favore del
proprio
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tesoriere. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è
assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della
regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme
necessarie. E vietata ogni forma di garanzia a carico dello
Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni
per prestiti emessi da enti locali.
8. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto
compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT
di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985.
Le emissioni obbligazionane sono sottoposte al benestare
preventivo della Banca d'Italia nei limiti fissati dalla
stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo l
settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere
quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa
vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente
esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio
in conto capitale.
9. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le
caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e
le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare
per la raccolta del risparmio. A tal fine possono anche essere
previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di
bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
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