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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16079
DDL1365-0036
Progetto di legge Camera n. 1365 bis - testo stralciato - (DDL12-1365-bis)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.41 dello stampato)
...C1365BIS. TESTIPDL
...C1365BIS.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365s2 ZZ12 ZZPD ZZPS
         (Emissione di titoli obbligazionari da parte
                    di enti territoriali).
    1.  Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città
  metropolitane e i comuni di cui ali articoli 17 e seguenti
  della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i
  consorzi tra enti locali territoriali possono deliberare
  l'emissione di prestiti obbligazionari destinati
  esclusivamente al finanziamento degli investimenti.  Per le
  regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della
  legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9
  della legge 26 aprile 1982, n. 181.  E' fatto divieto di
  emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte
  corrente.  Le unioni di comuni, le comunità montane e i
  consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali
  territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione
  all'emissione dei prestiti obbligazionari.  L'autorizzazione si
  intende negata qualora non sia espressamente concessa entro
  novanta giorni dalla richiesta.  Si applicano le disposizioni
  di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.  Il
  costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà
  a totale carico dell'ente emittente.
    2.  L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata
  alle seguenti condizioni:
      a)  che gli enti locali territoriali, anche nel caso
  in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si
  trovino in situazione di dissesto o in situazioni
  strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
      b)  che le regioni non abbiano proceduto al ripiano
  di disavanzi di amministrazione
 
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  ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
  1993, n. 68.
    3.  Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto
  consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di
  amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di
  previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del
  prestito.  Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito
  obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o
  prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito.  Gli
  interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui
  al comma I concorrono a tutti gli effetti alla determinazione
  del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
  per le rispettive tipologie di enti emittenti.
    4.  La durata del prestito obbligazionario non può essere
  inferiore a cinque anni.  In caso di prestiti emessi da
  un'unione di comuni, la data di estinzione non può essere
  successiva a quella in cui è previsto lo  scioglimento  dell
  'unione  medesima.  Qualora si proceda alla fusione dei comuni
  prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli
  articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il
  complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del
  prestito è trasferito al nuovo ente.
    5.  Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e
  gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue,
  seme strali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile.
  Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i
  sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al
  momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di
  Stato di pari durata emessi nel mese precedente.  Ove in tale
  periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà
  riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul
  mercato con vita residua più vicina a quella delle
  obbligazioni da emettere.  I titoli obbligazionari sono emessi
  al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la
  Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per
  anticipazioni
 
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  da tutti gli enti creditizi.  Gli enti emittenti devono
  operare una ritenùta del 12,50 per cento a titolo di imposta
  sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai
  possessori.  Il gettito della ritenuta rimane di competenza
  degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in
  apposito capitolo di bilancio.  Alfine di contribuire alle
  spese relative ad atti autorizzativi, lo 0,1 per cento del
  prestito è attribuito alle entrate del bilancio dello Stato.
  E' fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti
  per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in
  cui il prestito èstato deliberato o in quello successivo se la
  delibera è adottata nel secondo semestre dello stesso.
    6.  La delibera dell'ente emittente di approvazione del
  prestito deve indicare l'investimento  da  realizzare,
  l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e
  deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
  finanziario.  Il rimborso anticipato del prestito, ove
  previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi
  provenienti dalla dismissione di cespiti  patrimoniali
  disponibili.  L'ente emittente si avvale per il collocamento
  del servizio del prestito di intermediari autorizzati ai sensi
  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ferme restando le
  disposizioni che ne disciplinano l'attività.  L'ente o gli enti
  creditizi provvedono ad erogare il ricavato del prestito
  obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della
  legge 3 gennaio 1978, n. 1.  Il tesoriere dell'ente emittente
  deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti
  creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole,
  al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del
  capitale secondo il piano di ammortamento predisposto.  L'ente
  o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli
  obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
    7.  Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il
  rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3
  della legge 21 dicembre 1978, n. 843.  L'ente emittente è
  tenuto a concedere, ove richiesto, la garanzia ipotecaria sui
  beni immobili del patrimonio disponibile a favore del
  proprio
 
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  tesoriere.  Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è
  assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della
  regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme
  necessarie.  E vietata ogni forma di garanzia a carico dello
  Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni
  per prestiti emessi da enti locali.
    8.  Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto
  compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT
  di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985.
  Le emissioni obbligazionane sono sottoposte al benestare
  preventivo della Banca d'Italia nei limiti fissati dalla
  stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo l
  settembre 1993, n. 385.  I titoli obbligazionari possono essere
  quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa
  vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente
  esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio
  in conto capitale.
    9.  Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le
  caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e
  le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare
  per la raccolta del risparmio.  A tal fine possono anche essere
  previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di
  bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 504.
 
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