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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1608
DDL0102-0006
Progetto di legge Camera n. 102 - testo presentato - (DDL12-102)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C102. TESTIPDL
...C102.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC102 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 609- ter  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il
  seguente:
    "Art. 609- quater. - (Violenza sessuale di gruppo).
  -  Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di
  gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.
    La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione
  da parte di più persone riunite, anche ad opera di una
  soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo
  609- bis.
    La pena di cui al primo comma è aumentata se concorre
  taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo
  609- ter ".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-102 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0102 TOTPAG=0010 TOTDOC=0020 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=007 PAGFIN=0004 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=010200 00 FASCIDC=12DDL0102 SORTNAV=0010200 000 00000 ZZDDLC102 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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