| 1. Dopo l'articolo 609- ter del codice penale,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- quater. - (Violenza sessuale di gruppo).
- Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di
gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione
da parte di più persone riunite, anche ad opera di una
soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo
609- bis.
La pena di cui al primo comma è aumentata se concorre
taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo
609- ter ".
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