| 1. Dopo l'articolo 609- quater del codice penale,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- quinquies. - (Atti sessuali commessi con
abuso della qualità di pubblico ufficiale). - Il pubblico
ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli
609- bis e 609- ter, commette atti sessuali con
persona arrestata o detenuta, di cui abbia la custodia per
ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui
affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità
competente, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica se il fatto
è compiuto da altro pubblico ufficiale che, per ragioni del
suo ufficio, sia rivestito di qualsiasi autorità sopra taluna
delle persone di cui al primo comma".
| |