| 1. Dopo l'articolo 609- quinquies del codice penale,
introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- sexies. - (Atti sessuali con abuso della
persona). - E' punito con la pena prevista dal primo comma
dell'articolo 609- bis chiunque commette, senza violenza
o minaccia, gli atti sessuali di cui al medesimo articolo
609- bis nei confronti di chi versa, al momento del
fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di
intendere o di volere, quando detti atti per modalità o
circostanze costituiscono abuso della persona".
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