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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1610
DDL0102-0008
Progetto di legge Camera n. 102 - testo presentato - (DDL12-102)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C102. TESTIPDL
...C102.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 5 Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC102 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 609- quinquies  del codice penale,
  introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
  seguente:
    "Art. 609- sexies. - (Atti sessuali con abuso della
  persona). -  E' punito con la pena prevista dal primo comma
  dell'articolo 609- bis  chiunque commette, senza violenza
  o minaccia, gli atti sessuali di cui al medesimo articolo
  609- bis  nei confronti di chi versa, al momento del
  fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di
  intendere o di volere, quando detti atti per modalità o
  circostanze costituiscono abuso della persona".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-102 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0102 TOTPAG=0010 TOTDOC=0020 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=010200 00 FASCIDC=12DDL0102 SORTNAV=0010200 000 00000 ZZDDLC102 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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