| 1. Dopo l'articolo 609- sexies del codice penale,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- septies. - (Sequestro di persona a scopo
di violenza sessuale). - Chiunque priva taluno della
libertà personale al fine di commettere uno dei delitti
previsti dagli articoli 609- bis, 609- quater,
609- quinquies e 609- sexies è punito con la
reclusione da otto a sedici anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata:
1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo
339;
2) se il fatto è commesso in danno di un minore".
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