| 1. Dopo l'articolo 609- septies del codice penale,
introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- octies. - (Aggravanti specifiche). -
La pena è della reclusione da
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cinque a dieci anni quando ricorre una delle seguenti
circostanze:
1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non
ha compiuto gli anni quattordici;
2) il fatto è commesso con l'uso di armi, di sostanze
narcotiche, alcoliche o stupefacenti;
3) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a
limitazioni della libertà personale;
4) il fatto è commesso con abuso di autorità o di
parentela o di affinità;
5) il fatto è commesso nell'ambiente di lavoro da chi è
gerarchicamente superiore alla persona offesa;
6) se al fatto assistano minori di anni quattordici o
figli della vittima.
Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono
commessi con violenza o minaccia nei confronti di minori di
anni dieci, la pena è aumentata da un terzo alla metà".
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