| 1. Dopo l'articolo 609- octies del codice penale,
introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- novies. - (Pene accessorie ed altri
effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti di
cui alla presente sezione comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la
qualità di genitore è elemento o circostanza aggravante del
delitto medesimo;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione
dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
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