| 1. Dopo l'articolo 609- novies del codice penale,
introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 609- decies. - (Procedibilità). - Per il
delitto di cui all'articolo 609- bis si procede d'ufficio
anche se tra la persona offesa e il colpevole intercorre, al
momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di
tipo coniugale".
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