| 1. Le associazioni e i movimenti costituiti con atto
pubblico da almeno due anni che hanno tra i loro scopi la
tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà
sessuale di cui alla sezione II- bis del capo III del
titolo XII del libro secondo del codice penale, introdotta
dalla presente legge, possono intervenire nel processo per
presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al
pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre
impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Nella
istruzione esse possono altresì assistere al compimento degli
atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte
civile. Nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare
all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei
testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di
concludere in ordine alla responsabilità. L'intervento e le
attività di cui al presente comma sono esercitati a mezzo di
un difensore a cui devono essere
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comunicati gli stessi avvisi spettanti al difensore di
parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della
persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il
consenso può essere revocato in ogni momento.
2. L'intervento di cui al comma 1 avviene nei termini e con
le forme previste dagli articoli 78 e 79 del codice di
procedura penale. Il consenso e l'eventuale revoca da parte
della persona offesa sono manifestati al magistrato competente
per il procedimento.
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