| 1. Dopo l'articolo 473 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 473- bis. - (Pubblicità del dibattimento per
i procedimenti relativi a reati di violenza sessuale). -
1. Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà
sessuale, di cui alla sezione II- bis del capo III del
titolo XII del libro secondo del codice penale, si svolge a
porte aperte; tuttavia la parte lesa può chiedere che si
proceda a porte chiuse anche solo per una parte del
dibattimento. Sulla richiesta decide il giudice e, in caso di
diniego, ne esprime la motivazione.
2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non
sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni
sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente
necessarie all'accertamento del fatto.
3. Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel
rispetto della dignità e della riservatezza della persona".
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