| 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto delle competenze degli enti locali in
materia assistenziale, individuano le sedi idonee per il
funzionamento dei centri di sostegno di cui all'articolo
15.
2. Per accedere alle risorse del fondo di cui all'articolo
15 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
presentano apposite domande al Dipartimento di cui al comma 1
dell'articolo 15, corredate da una relazione che evidenzi le
effettive possibilità di gestione dei centri e la garanzia
della continuità degli interventi.
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