| 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 15 sono
ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in modo da salvaguardare l'omogeneità
della distribuzione territoriale dei centri di sostegno,
garantendone l'istituzione nei comuni dell'Italia
settentrionale, centrale e meridionale.
2. Il Ministro per gli affari sociali, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone,
con proprio
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decreto, l'erogazione dei finanziamenti del fondo di cui
all'articolo 15 della presente legge.
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