| 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15,
valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995
e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di
riferimento sono nuovamente assegnate al fondo di cui
all'articolo 15 per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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