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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1624
DDL0103-0002
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL12-103)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'attuale legislazione che regola la
  produzione, il commercio e l'uso dei fitofarmaci, oggi
  chiamati "presìdi sanitari", ha un riferimento principale
  nella legge 30 aprile 1962, n. 283, che dedica la lettera
  h),  primo comma, dell'articolo 5 e l'articolo 6 proprio
  ai "fitofarmaci e presìdi delle derrate alimentari
  immagazzinate".
    Poco tempo dopo l'approvazione della suddetta legge n. 283
  del 1962 fu approvata la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che
  sostituiva per intero l'articolo 6 della precedente,
  istituendo contestualmente presso il Ministero della sanità la
  Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la
  nutrizione, competente in materia, ed un ruolo di ispettori
  sanitari con funzioni di controllo, in seguito sostituiti, con
  la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, da funzionari tecnici della
  sanità.
    La principale novità apportata da queste modifiche
  all'articolo 6 della citata
  legge n. 283 del 1962 è rappresentata dal fatto che i
  fitofarmaci sono soggetti a registrazione come presìdi
  sanitari e non più come presìdi medico-chirurgici.
    La legge n. 283 del 1962 e le successive modificazioni
  dettano norme di carattere generale, demandando ad altri atti
  la regolamentazione specifica.
    Il fatto che la normativa oggi in vigore per una materia
  così complessa e delicata sia principalmente di grado
  subordinato, e la vetustà stessa delle norme originarie in un
  settore che nel frattempo si è evoluto enormemente, sono i due
  principali difetti dell'attuale legislazione in materia.
    Dal 1962 ad oggi l'uso dei fitofarmaci si è diffuso in modo
  capillare su tutto il territorio nazionale, i consumi sono
  aumentati di varie volte raggiungendo negli anni ottanta le
  200.000 tonnellate con un fatturato annuo di circa 900
  miliardi.
    Contemporaneamente si è avuta una specializzazione dei
  fitofarmaci in commercio
 
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  con l'ingresso, per esempio, dei sistemici e la
  diffusione dell'uso dei diserbanti (o erbicidi), ormai
  ampiamente noti per gli effetti inquinanti sulle acque di
  falda.  Anche la ricerca sulla tossicità di questi prodotti si
  è notevolmente approfondita, al punto che dal 1962 ad oggi
  numerosi sono stati i fitofarmaci ritirati dal mercato o
  severamente limitati nell'uso per comprovati effetti tossici
  in particolare teratogeni, mutageni e cancerogeni.
    Molti dei prodotti ancora in commercio, fra i quali diversi
  possono essere acquistati liberamente da chiunque, sono stati
  riconosciuti da più di un  test  scientifico come
  genotossici (fonte: banca dati  Bethesda University).
  Queste constatazioni, unite alla numerosa documentazione che
  riporta dati relativi alla presenza sul mercato di percentuali
  variabili di derrate alimentari con residui di fitofarmaci più
  alti di quelli stabiliti dalla normativa vigente, rendono
  ineluttabile la convinzione che sia necessaria in tempi
  brevissimi una completa revisione della legislazione in
  materia, che definisca in maniera scientificamente
  inconfutabile, ma anche nel più grande rispetto della tutela
  della salute dei cittadini, un nuovo sistema di
  regolamentazione nella produzione, vendita e uso dei
  fitofarmaci.
    A questo scopo è stata predisposta la presente proposta di
  legge, la quale detta una nuova disciplina della materia.  Essa
  inserisce alcuni princìpi del tutto nuovi, che forniscono
  serie e precise garanzie per una severa regolamentazione di
  queste sostanze così altamente pericolose per la salute umana,
  animale e per l'ambiente in generale.
    I princìpi generali possono così essere sintetizzati:
        a)  definizione dei limiti di tolleranza dei residui
  dei fitofarmaci negli alimenti che verranno determinati
  dall'istituenda Agenzia italiana fitofarmaci sulla base della
  tossicità acuta e dell'accumulo e persistenza nell'organismo
  con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza.  E'
  comunque in assoluto negata la possibilità di registrazione, e
  quindi la presenza residuale nei cibi, di fitofarmaci che
  siano sospetti di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi;
        b)  viene introdotto il concetto di sommatoria dei
  residui, che non può essere superiore al limite massimo di
  residuo di cinque sostanze diverse presenti contemporaneamente
  nel prodotto alimentare;
        c)  viene istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci,
  come organo con compiti di ricerca, controllo e documentazione
  sui fitofarmaci.  All'Agenzia è demandato il compito di
  esprimere parere vincolante sull'uso, i residui, la messa in
  commercio (autorizzazioni e registrazioni) di tutti i
  fitofarmaci.  Dette registrazioni sono valide per cinque
  anni;
        d)  vengono stabilite norme precise per la
  produzione dei fitofarmaci in stabilimenti all'uopo
  autorizzati;
        e)  si applica il concetto dell'obbligo di
  restituzione dei vuoti dei contenitori dei fitofarmaci, previo
  il pagamento di una cauzione;
        f)  sono stabiliti i requisiti per la vendita, che è
  consentita solo ai laureati in scienze agrarie o forestali,
  agli agrotecnici ed ai periti agrari che abbiano frequentato
  un apposito corso;
        g)  viene istituita la farmacia agraria, che è
  l'unico luogo dove possono essere venduti i fitofarmaci;
        h)  per l'acquisto e l'uso di tutti i fitofarmaci è
  necessario che l'acquirente sia in possesso di un patentino
  conseguito dopo il superamento di un esame al termine di uno
  specifico corso.  Detto patentino deve essere rinnovato ogni
  cinque anni;
        i)  viene istituito il ricettario per l'acquisto dei
  fitofarmaci.  Sono abilitati al rilascio delle relative ricette
  i laureati in scienze agrarie o forestali, gli agrotecnici ed
  i periti agrari iscritti nei relativi albi professionali;
 
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        l)  viene prevista la responsabilità civile e penale
  per l'emissione di ricette incomplete o in contrasto con le
  norme previste nella legge;
        m)  è istituito il registro di carico e scarico dei
  fitofarmaci per le farmacie agrarie;
        n)  è vietata la pubblicità dei fitofarmaci in
  luoghi pubblici o aperti al pubblico e sulle riviste non
  specializzate;
        o)  vengono previste restrizioni all'uso di
  fitofarmaci in alcune aree di particolare pregio
  ambientale;
        p)  sono previste norme a tutela degli insetti
  impollinatori;
        q)  è prevista l'istituzione di una tassa di
  concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci e
  un'imposta alla vendita sugli stessi, i cui fondi saranno
  destinati a progetti di tutela della salute degli operatori
  agricoli, alla realizzazione di servizi agrometereologici e
  centri pubblici di allevamento di insetti utili per la lotta
  biologica.
    Sono infine previste alcune norme transitorie per
  permettere l'applicazione della legge con tempi diversificati
  e progressivi.
 
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