| Onorevoli Colleghi! -- L'attuale legislazione che regola la
produzione, il commercio e l'uso dei fitofarmaci, oggi
chiamati "presìdi sanitari", ha un riferimento principale
nella legge 30 aprile 1962, n. 283, che dedica la lettera
h), primo comma, dell'articolo 5 e l'articolo 6 proprio
ai "fitofarmaci e presìdi delle derrate alimentari
immagazzinate".
Poco tempo dopo l'approvazione della suddetta legge n. 283
del 1962 fu approvata la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che
sostituiva per intero l'articolo 6 della precedente,
istituendo contestualmente presso il Ministero della sanità la
Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la
nutrizione, competente in materia, ed un ruolo di ispettori
sanitari con funzioni di controllo, in seguito sostituiti, con
la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, da funzionari tecnici della
sanità.
La principale novità apportata da queste modifiche
all'articolo 6 della citata
legge n. 283 del 1962 è rappresentata dal fatto che i
fitofarmaci sono soggetti a registrazione come presìdi
sanitari e non più come presìdi medico-chirurgici.
La legge n. 283 del 1962 e le successive modificazioni
dettano norme di carattere generale, demandando ad altri atti
la regolamentazione specifica.
Il fatto che la normativa oggi in vigore per una materia
così complessa e delicata sia principalmente di grado
subordinato, e la vetustà stessa delle norme originarie in un
settore che nel frattempo si è evoluto enormemente, sono i due
principali difetti dell'attuale legislazione in materia.
Dal 1962 ad oggi l'uso dei fitofarmaci si è diffuso in modo
capillare su tutto il territorio nazionale, i consumi sono
aumentati di varie volte raggiungendo negli anni ottanta le
200.000 tonnellate con un fatturato annuo di circa 900
miliardi.
Contemporaneamente si è avuta una specializzazione dei
fitofarmaci in commercio
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con l'ingresso, per esempio, dei sistemici e la
diffusione dell'uso dei diserbanti (o erbicidi), ormai
ampiamente noti per gli effetti inquinanti sulle acque di
falda. Anche la ricerca sulla tossicità di questi prodotti si
è notevolmente approfondita, al punto che dal 1962 ad oggi
numerosi sono stati i fitofarmaci ritirati dal mercato o
severamente limitati nell'uso per comprovati effetti tossici
in particolare teratogeni, mutageni e cancerogeni.
Molti dei prodotti ancora in commercio, fra i quali diversi
possono essere acquistati liberamente da chiunque, sono stati
riconosciuti da più di un test scientifico come
genotossici (fonte: banca dati Bethesda University).
Queste constatazioni, unite alla numerosa documentazione che
riporta dati relativi alla presenza sul mercato di percentuali
variabili di derrate alimentari con residui di fitofarmaci più
alti di quelli stabiliti dalla normativa vigente, rendono
ineluttabile la convinzione che sia necessaria in tempi
brevissimi una completa revisione della legislazione in
materia, che definisca in maniera scientificamente
inconfutabile, ma anche nel più grande rispetto della tutela
della salute dei cittadini, un nuovo sistema di
regolamentazione nella produzione, vendita e uso dei
fitofarmaci.
A questo scopo è stata predisposta la presente proposta di
legge, la quale detta una nuova disciplina della materia. Essa
inserisce alcuni princìpi del tutto nuovi, che forniscono
serie e precise garanzie per una severa regolamentazione di
queste sostanze così altamente pericolose per la salute umana,
animale e per l'ambiente in generale.
I princìpi generali possono così essere sintetizzati:
a) definizione dei limiti di tolleranza dei residui
dei fitofarmaci negli alimenti che verranno determinati
dall'istituenda Agenzia italiana fitofarmaci sulla base della
tossicità acuta e dell'accumulo e persistenza nell'organismo
con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza. E'
comunque in assoluto negata la possibilità di registrazione, e
quindi la presenza residuale nei cibi, di fitofarmaci che
siano sospetti di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi;
b) viene introdotto il concetto di sommatoria dei
residui, che non può essere superiore al limite massimo di
residuo di cinque sostanze diverse presenti contemporaneamente
nel prodotto alimentare;
c) viene istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci,
come organo con compiti di ricerca, controllo e documentazione
sui fitofarmaci. All'Agenzia è demandato il compito di
esprimere parere vincolante sull'uso, i residui, la messa in
commercio (autorizzazioni e registrazioni) di tutti i
fitofarmaci. Dette registrazioni sono valide per cinque
anni;
d) vengono stabilite norme precise per la
produzione dei fitofarmaci in stabilimenti all'uopo
autorizzati;
e) si applica il concetto dell'obbligo di
restituzione dei vuoti dei contenitori dei fitofarmaci, previo
il pagamento di una cauzione;
f) sono stabiliti i requisiti per la vendita, che è
consentita solo ai laureati in scienze agrarie o forestali,
agli agrotecnici ed ai periti agrari che abbiano frequentato
un apposito corso;
g) viene istituita la farmacia agraria, che è
l'unico luogo dove possono essere venduti i fitofarmaci;
h) per l'acquisto e l'uso di tutti i fitofarmaci è
necessario che l'acquirente sia in possesso di un patentino
conseguito dopo il superamento di un esame al termine di uno
specifico corso. Detto patentino deve essere rinnovato ogni
cinque anni;
i) viene istituito il ricettario per l'acquisto dei
fitofarmaci. Sono abilitati al rilascio delle relative ricette
i laureati in scienze agrarie o forestali, gli agrotecnici ed
i periti agrari iscritti nei relativi albi professionali;
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l) viene prevista la responsabilità civile e penale
per l'emissione di ricette incomplete o in contrasto con le
norme previste nella legge;
m) è istituito il registro di carico e scarico dei
fitofarmaci per le farmacie agrarie;
n) è vietata la pubblicità dei fitofarmaci in
luoghi pubblici o aperti al pubblico e sulle riviste non
specializzate;
o) vengono previste restrizioni all'uso di
fitofarmaci in alcune aree di particolare pregio
ambientale;
p) sono previste norme a tutela degli insetti
impollinatori;
q) è prevista l'istituzione di una tassa di
concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci e
un'imposta alla vendita sugli stessi, i cui fondi saranno
destinati a progetti di tutela della salute degli operatori
agricoli, alla realizzazione di servizi agrometereologici e
centri pubblici di allevamento di insetti utili per la lotta
biologica.
Sono infine previste alcune norme transitorie per
permettere l'applicazione della legge con tempi diversificati
e progressivi.
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