| (Definizione).
1. Ai fini della presente legge, per fitofarmaci e
prodotti assimilati si intendono tutte le sostanze usate in
agricoltura o in veterinaria allo scopo di combattere gli
organismi dannosi alle piante.
2. Ai sensi del comma 1, in particolare, sono considerati
fitofarmaci e prodotti assimilati le seguenti famiglie di
prodotti: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi,
molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, diserbanti,
fitoregolatori, integratori nutritivi e biostimolanti,
fisiofarmaci, coadiuvanti e loro miscele o derivati.
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