| (Obbligo di autorizzazione).
1. E' fatto divieto su tutto il territorio nazionale di
fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare
per l'uso, vendere nonché cedere a qualsiasi titolo, anche a
Paesi terzi, sostanze chimiche impiegabili in agricoltura come
fitofarmaci non registrate secondo le disposizioni della
presente legge.
2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si
applica altresì ad ogni fitofarmaco per il quale sia disposta
cautelativamente l'interdizione all'uso o al commercio in
Italia.
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