| (Prodotti esclusi dall'applicazione
della legge).
1. La presente legge non si applica alle sostanze di cui
all'allegato A alla medesima,
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le quali possono essere prodotte, vendute e utilizzate
senza restrizione alcuna, salvo prescrizioni riguardanti i
tempi di carenza, l'impiego e le eventuali precauzioni
all'uso.
2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A alla
presente legge può essere modificato con decreto del Ministro
della sanità, da emanare di concerto con i Ministri delle
risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, su
proposta dell'Agenzia italiana fitofarmaci di cui all'articolo
5.
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