| (Residui di fitofarmaci negli alimenti).
1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, i
residui nelle derrate alimentari di fitofarmaci e prodotti
assimilati, loro metaboliti e altre sostanze facenti parte dei
formulati commerciali non possono superare, per ogni singola
sostanza, il limite determinato dalla tossicità acuta e
dall'accumulo e persistenza nell'organismo con l'adozione
degli abituali fattori di sicurezza.
2. La sommatoria fra i diversi residui non può in ogni caso
superare quella ottenuta dalla somma dei residui previsti per
cinque sostanze diverse.
3. I limiti di tolleranza dei residui per ciascun prodotto
sono fissati dall'Agenzia italiana fitofarmaci di cui
all'articolo 5 e riportati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 2, che ne
ordina la registrazione.
CAPO II.
Regime autorizzatorio.
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