| (Istituzione dell'Agenzia italiana
fitofarmaci).
1. E' istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro
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della sanità, con proprio decreto, da emanare di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e
con il Ministro dell'ambiente, adotta le norme relative alla
organizzazione, alla struttura funzionale, alla dotazione
organica del personale e a quant'altro risulti necessario per
il funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito dei compiti
previsti all'articolo 6.
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