Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


163
DDL0009-0007
Progetto di legge Camera n. 9 - testo presentato - (DDL12-9)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C9. TESTIPDL
...C9.
...Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC9 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e
                          passivo).
      1.  I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
  di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi
  intendano esercitare
      (*) Vedi anche il successivo avviso di  errata corrige
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 57 del 10
  marzo 1994.
 
                               Pag. 8
 
  il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo,
  devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e
  non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata
  per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita
  lista aggiunta istituita presso il predetto comune.  In sede di
  prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da
  novanta a ottanta giorni.
      2.  Nella domanda devono essere espressamente
  dichiarati:
          a)  la volontà di esercitare esclusivamente in
  Italia il diritto di voto;
          b)  la cittadinanza;
          c)  l'indirizzo nel comune di residenza e nello
  Stato di origine;
          d)  il possesso della capacità elettorale nello
  Stato di origine, possibilmente comprovato da apposita
  attestazione rilasciata, in data non anteriore a tre mesi
  dalla data di presentazione della domanda, dall'autorità
  nazionale competente;
          e)  l'assenza di un provvedimento giudiziario,
  penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato italiano
  o per quello di origine la perdita dell'elettorato attivo.
      3.  Il comune compie l'istruttoria necessaria a verificare
  l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale e,
  ove non siano pervenute, se richieste, informazioni ostative
  da parte delle autorità competenti degli Stati di origine,
  provvede a:
          a)  iscrivere i nominativi degli stessi
  nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è
  sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente
  commissione elettorale circondariale;
          b)  informare le competenti autorità degli Stati
  di origine dell'avvenuta iscrizione nelle proprie liste,
  chiedendo assicurazione dell'avvenuta cancellazione nelle
  liste elettorali degli Stati stessi;
          c)  comunicare l'avvenuto accoglimento della
  domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in
  tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è
  trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno;
          d)  notificare agli interessati il mancato
  accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi
  che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i
  cittadini italiani.
      4.  I cittadini degli altri Stati membri, inclusi
  nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a
  quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non
  siano cancellati d'ufficio.
      5.  Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano
  presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale
  risiedono.  A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione
  in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso
  di superamento del limite massimo di ottocento elettori
  previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente
  distribuiti nelle sezioni limitrofe.
 
                               Pag. 9
 
      6.  Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che
  intenda presentare la propria candidatura ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, deve
  produrre alla cancelleria della corte d'appello competente,
  all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla
  documentazione richiesta per i candidati nazionali, una
  dichiarazione formale contenente l'indicazione:
          a)  della cittadinanza e dell'indirizzo in
  Italia;
          b)  del comune o circoscrizione dello Stato di
  origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
          c)  che non è candidato e che non presenterà la
  propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento
  europeo in alcun altro Stato dell'Unione.
      7.  La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere
  accompagnata da una certificazione dell'autorità competente
  dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello
  Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che
  egli sia decaduto da tale diritto.
      8.  La corte d'appello competente informa l'interessato
  della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.
  In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce
  delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in
  casi analoghi, ai candidati italiani.
      9.  La corte d'appello comunica alle competenti autorità
  degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno
  presentato la propria candidatura in Italia.
 
DATA=940226 FASCID=DDL12-9 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0009 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=035 PAGFIN=0009 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=000900 00 FASCIDC=12DDL0009 SORTNAV=0000900 000 00000 ZZDDLC9 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati