| (Compiti dell'Agenzia italiana fitofarmaci).
1. L'Agenzia italiana fitofarmaci è centro di ricerca
permanente nel campo dei fitofarmaci e prodotti assimilati con
il compito di:
a) acquisire e vagliare la documentazione di cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1968, n. 1255, integrato dai dati sulla assenza di
genotossicità;
b) procedere all'eventuale controllo analitico e
tossicologico del fitofarmaco o assimilato per il quale si
richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto delle
eventuali trasformazioni del fitofarmaco in altre sostanze con
possibile azione tossica;
c) proporre sperimentazioni in collaborazione tra
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed
il Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto superiore
di sanità, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto,
la fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui
dei rispettivi princìpi attivi e dei loro metaboliti nei
prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;
d) stabilire eventuali variazioni del limite legale
di tolleranza dei residui dei fitofarmaci o prodotti
assimilati;
e) fissare per ciascun principio, o per
associazioni di princìpi attivi, i limiti di tolleranza nei
diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo
minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo
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trattamento e la raccolta. Qualora siano conosciuti o
individuati metaboliti specifici di un determinato fitofarmaco
devono essere stabiliti i limiti di tolleranza anche per tali
metaboliti;
f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per
il controllo dei princìpi attivi nei fitofarmaci, sia per la
determinazione dei residui dei princìpi attivi e dei loro
eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i
rispettivi aggiornamenti;
g) stabilire la dose giornaliera potenziale di
fitofarmaci che un soggetto può assorbire attraverso gli
alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente,
considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e
nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio;
h) proporre, ove lo ritenga necessario, la
richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità anche
in casi non previsti dalla presente legge;
i) esprimere parere sulla destinazione per uso
alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni
tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti
princìpi attivi già noti e pronunziarsi su ogni altra
questione attribuita alla propria competenza dalla presente
legge o in tutti i casi in cui venga avanzata richiesta da
parte del Ministero della sanità;
l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su
ogni richiesta di registrazione di fitofarmaci e sui relativi
rinnovi;
m) raccogliere la documentazione scientifica,
nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e
ambientali derivanti dall'uso dei fitofarmaci, con particolare
riferimento alla documentazione prodotta dall'Agenzia
internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a
Lione;
n) studiare i rischi della nocività, diretta e
indiretta, dei fitofarmaci e dei loro metaboliti nei riguardi
dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine,
nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici
dell'ecosistema;
o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse
sostanze presenti nei formulati
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commerciali dei fitofarmaci e prodotti assimilati, i
metaboliti e altri agenti esterni anche già presenti in
natura;
p) suggerire eventuali variazioni ai valori limite
della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono
essere contenuti in una derrata alimentare;
q) pubblicare un rapporto annuale, da rendere
pubblico, sull'uso dei fitofarmaci in Italia e sugli effetti
che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;
r) proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui
all'allegato A, in collaborazione con le associazioni dei
produttori biologici.
2. Su designazione dei Ministri della sanità, delle risorse
agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, sono
chiamati a far parte dell'Agenzia ricercatori ed esperti nel
campo della medicina del lavoro, della chimica ambientale,
della biologia, della tossicologia, dell'oncologia, nonché
ricercatori ed esperti dei collegi ed ordini nazionali degli
agronomi, agrotecnici e periti agrari nei settori
dell'agronomia, entomologia e fitopatologia, e quanti altri si
ritenga possano contribuire al perseguimento dei compiti di
cui al comma 1.
3. I ricercatori ed i funzionari che comunque prestino la
loro opera alle dipendenze dell'Agenzia non potranno, nello
stesso periodo, stipulare contratti di lavoro o di prestazione
d'opera, anche se di sola consulenza non continuativa, con
aziende produttrici o distributrici di fitofarmaci o prodotti
assimilati.
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