| (Registrazione dei fitofarmaci).
1. Chi intende richiedere la registrazione come
fitofarmaco dei prodotti di cui all'articolo 1, deve
presentare domanda al Ministero della sanità.
2. La produzione, la commercializzazione del prodotto e la
sua registrazione come fitofarmaco sono autorizzati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, previo parere obbligatorio e
vincolante dell'Agenzia italiana fitofarmaci.
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3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere
subordinata a limiti e condizioni di impiego del prodotto e
deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
4. I soggetti che intendono richiedere il rinnovo
dell'autorizzazione alla produzione e commercializzazione di
un determinato fitofarmaco, devono presentare una nuova
domanda almeno dodici mesi prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, con le medesime
modalità di cui al comma 2.
6. Al fine del rilascio o del rinnovo della autorizzazione,
il Ministro della sanità può richiedere all'impresa
interessata l'invio di campioni dei fitofarmaci o prodotti
assimilati da sottoporre a controllo da parte dell'Istituto
superiore di sanità, nonché ulteriori prove di efficacia e
fitotossicità da parte del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
7. Non possono essere in ogni caso registrati fitofarmaci
per i quali non sia sufficientemente provata l'assenza di
genotossicità o per i quali sussista il sospetto di
mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi.
8. Ogni domanda di registrazione o di rinnovo
dell'autorizzazione alla produzione di un nuovo fitofarmaco o
prodotto assimilato, è soggetta alla tassa di concessione di
cui all'articolo 32.
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