| (Riapertura dell'istruttoria, sospensione
e ritiro dell'autorizzazione).
1. Nel caso in cui un fitofarmaco o un principio attivo
vengano vietati per motivi di salute pubblica o ambientale
anche in uno solo dei Paesi aderenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Agenzia
italiana fitofarmaci ha l'obbligo di riaprire immediatamente
l'istruttoria al fine di verificare la rispondenza del
prodotto ai requisiti prescritti dalla presente legge mediante
l'acquisizione della nuova documentazione e l'effettuazione di
nuove e specifiche ricerche.
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2. In caso di persistenti dubbi sulla tossicità del
prodotto, l'autorizzazione alla produzione ed alla
commercializzazione è sospesa con ordinanza del Ministro della
sanità sino a comprovati esiti negativi riguardanti la
tossicità stessa.
3. In caso di conferma dei risultati di tossicità o di
pericolo ambientale, il prodotto è immediatamente ritirato dal
commercio con ordinanza del Ministro della sanità e sono
revocate le autorizzazioni alla produzione ed al commercio.
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