| (Uso sperimentale dei fitofarmaci).
1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale
prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse
da quelle per le quali il prodotto è stato registrato ai sensi
dell'articolo 7, deve chiedere apposita autorizzazione al
Ministro della sanità, precisando la località, l'epoca in cui
la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della
sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche impiegate.
2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa dal
Ministro della sanità, su parere dell'Agenzia italiana
fitofarmaci, la quale può acquisire dal richiedente ogni
informazione necessaria.
3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con
prodotti non registrati non devono essere destinate
all'alimentazione dell'uomo e degli animali.
4. Il Ministro della sanità, su richiesta degli interessati
e sentito il parere dell'Agenzia italiana fitofarmaci, può
consentire che siano destinate al consumo alimentare le
derrate provenienti da trattamenti effettuati con fitofarmaci
registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi diversi da
quelli per i quali furono registrati.
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