| (Riconsegna dei contenitori).
1. I rivenditori di fitofarmaci sono tenuti a far pagare
per ogni confezione una cauzione equivalente o superiore al 10
per cento del prezzo commerciale del prodotto, per un importo
comunque non inferiore alle 10.000 lire e fino ad un massimo
di 100.000 lire di cauzione per ogni acquisto.
2. L'utilizzatore di fitofarmaci è tenuto a riconsegnare al
venditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto, il
contenitore vuoto del fitofarmaco, anche se tale contenitore
risulta gravemente danneggiato.
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3. Il venditore di fitofarmaci è tenuto a ritirare dai
compratori i contenitori dei fitofarmaci, anche qualora questi
non siano più riutilizzabili, ed a restituire la cauzione
trattenuta al momento della vendita del prodotto.
4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui al
comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o comunque
commercializzato i fitofarmaci originariamente contenuti
nell'imballaggio suddetto.
5. L'impresa produttrice, formulatrice o, comunque, che ha
commercializzato i fitofarmaci è tenuta a ritirare dai
venditori i contenitori vuoti e a riutilizzarli, dopo
opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti.
6. Qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili,
questi vanno comunque ritenuti rifiuti "tossici e nocivi" e
trattati secondo le norme vigenti in materia.
CAPO IV.
Vendita dei fitofarmaci, idoneita
alla vendita e istituzione delle
farmacie agrarie.
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