| (Farmacia agraria).
1. Sono istituite le farmacie agrarie che costituiscono
le uniche rivendite autorizzate al commercio dei fitofarmaci e
prodotti assimilati, sotto ogni forma e quantità.
2. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una farmacia
agraria deve essere in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 14 e 15 ed essere autorizzato dall'amministrazione
provinciale competente, previa presentazione di una domanda
contenente i seguenti dati:
a) nome, cognome e dati anagrafici del
richiedente;
b) sede dei locali adibiti al deposito e alla
vendita dei fitofarmaci e prodotti assimilati;
c) titolo di studio tra quelli previsti
all'articolo 14.
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3. Alle domande di cui al comma 3 devono inoltre essere
allegati in originale o in copia autentica il titolo di studio
e il certificato di idoneità alla vendita dei fitofarmaci.
4. Alla domanda di cui al comma 3 deve essere acclusa una
pianta dei locali adibiti a deposito e alla vendita in scala
non inferiore a 1:500.
5. La provincia, previo parere favorevole della unità
sanitaria locale competente, rilascia l'autorizzazione alla
apertura della farmacia agraria.
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