| (Certificato di idoneità alla vendita
di fitofarmaci).
1. Le province, in collaborazione con le unità sanitarie
locali, le associazioni professionali degli agricoltori ed i
collegi e gli ordini provinciali interessati, organizzano
annualmente un corso di almeno cento ore avente per oggetto i
seguenti argomenti:
a) elementi fondamentali sull'impiego in
agricoltura dei fitofarmaci;
b) elementi sulla tossicità e sul corretto uso dei
fitofarmaci;
c) norme per la prevenzione della tossicità cronica
e acuta dei fitofarmaci;
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d) elementi di legislazione in materia di
fitofarmaci;
e) pratiche agronomiche alternative all'uso di
fitofarmaci.
2. L'ammissione al corso di cui al comma 1 è riservata a
coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio
previsti dall'articolo 14, senza limitazioni nel numero degli
iscritti.
3. Alla fine del corso è previsto un esame con prova
scritta e orale sulle discipline di cui al comma 1, con
votazione espressa in decimi. L'esame si intende superato
quando il candidato raggiunge una votazione di almeno sei
decimi.
4. La provincia rilascia a coloro che abbiano superato
l'esame finale il certificato di idoneità alla vendita dei
fitofarmaci e prodotti assimilati.
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