| (Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione).
1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi
membri della Unione, che non intendano avvalersi della facoltà
di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti
nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per
la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite
nel territorio dei Paesi stessi.
2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite
presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le
scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli
Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in
misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per
l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali
utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle
operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati
presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali,
italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o
ad attività industriali e commerciali.
3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni
anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi
membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché
gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi
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devono fare pervenire improrogabilmente al consolato
competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo
giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma
dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre
1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al
Ministero dell'interno.
4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio
dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati
a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale
e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi
dell'Unione con le modalità previste all'ultimo comma
dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il
nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e
l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi
per i quali lo stesso si trova nel territorio della
circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati
dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale
l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad
opera del consolato.
6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui
al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi
previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che
potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui
liste è iscritto.
7. Le norme del presente articolo non si applicano,
mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui
all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, agli
elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della
Repubblica francese, ai quali viene inviata la
cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima
legge.
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