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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


164
DDL0009-0008
Progetto di legge Camera n. 9 - testo presentato - (DDL12-9)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C9. TESTIPDL
...C9.
...Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC9 ZZ12 ZZDL ZZPR
         (Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione).
      1.  Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi
  membri della Unione, che non intendano avvalersi della facoltà
  di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti
  nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per
  la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
  europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite
  nel territorio dei Paesi stessi.
      2.  Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite
  presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le
  scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli
  Stati membri dell'Unione.  Qualora tali locali non risultino in
  misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per
  l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali
  utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle
  operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati
  presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali,
  italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o
  ad attività industriali e commerciali.
      3.  Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni
  anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui
  all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi
  membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché
  gli elettori familiari con essi conviventi.  A tal fine essi
 
                              Pag. 10
 
  devono fare pervenire improrogabilmente al consolato
  competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo
  giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma
  dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre
  1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui
  liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al
  Ministero dell'interno.
      4.  Il periodo di votazione fissato dal Consiglio
  dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati
  a cura del Ministero dell'interno nella  Gazzetta Ufficiale
  e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle
  rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi
  dell'Unione con le modalità previste all'ultimo comma
  dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
      5.  Nella domanda devono essere indicati il cognome, il
  nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e
  l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi
  per i quali lo stesso si trova nel territorio della
  circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati
  dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale
  l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad
  opera del consolato.
      6.  Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui
  al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi
  previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che
  potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui
  liste è iscritto.
      7.  Le norme del presente articolo non si applicano,
  mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui
  all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, agli
  elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della
  Repubblica francese, ai quali viene inviata la
  cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima
  legge.
 
DATA=940226 FASCID=DDL12-9 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0009 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=029 PAGFIN=0010 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=000900 00 FASCIDC=12DDL0009 SORTNAV=0000900 000 00000 ZZDDLC9 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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