| (Patente per l'acquisto e l'uso
di fitofarmaci).
1. I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di
fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli
devono essere provvisti della apposita patente di acquisto.
2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei
fitofarmaci si consegue dopo la
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frequenza di un apposito corso di almeno cento ore e il
superamento del relativo esame finale.
3. Al corso non sono ammessi soggetti di età inferiore ai
diciotto anni.
4. La provincia organizza, con la collaborazione dei
servizi di sviluppo agricolo, degli ex osservatori per le
malattie delle piante, delle unità sanitarie locali e delle
organizzazioni di categoria, il corso di cui al comma 2 che
deve trattare oltre alle materie di cui al comma 1
dell'articolo 15 le seguenti altre materie:
a) agronomia;
b) coltivazioni erbacee;
c) coltivazioni arboree;
d) patologia vegetale;
e) entomologia agraria;
f) tecnologie di conservazione delle derrate
agricole con mezzi fisici.
5. Alla fine del corso i partecipanti, che per esservi
ammessi devono dimostrare di essere conduttori di un fondo
agricolo e abituali utilizzatori di fitofarmaci, devono
superare un esame orale sulle discipline oggetto del corso;
non sono ammessi all'esame finale i partecipanti che abbiano
superato le venticinque ore di assenza.
6. Se l'esame finale è superato con profitto la provincia
competente provvede al rilascio di una patente per l'acquisto
e l'uso dei fitofarmaci.
7. La patente deve essere rinnovata ogni cinque anni,
previa frequenza ulteriore del corso e superamento dell'esame
finale.
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