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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1641
DDL0103-0019
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL12-103)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I. Campo di applicazione.
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Patente per l'acquisto e l'uso
                       di fitofarmaci).
      1.  I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di
  fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli
  devono essere provvisti della apposita patente di acquisto.
    2.  La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei
  fitofarmaci si consegue dopo la
 
                              Pag. 15
 
  frequenza di un apposito corso di almeno cento ore e il
  superamento del relativo esame finale.
    3.  Al corso non sono ammessi soggetti di età inferiore ai
  diciotto anni.
    4.  La provincia organizza, con la collaborazione dei
  servizi di sviluppo agricolo, degli ex osservatori per le
  malattie delle piante, delle unità sanitarie locali e delle
  organizzazioni di categoria, il corso di cui al comma 2 che
  deve trattare oltre alle materie di cui al comma 1
  dell'articolo 15 le seguenti altre materie:
        a)  agronomia;
        b)  coltivazioni erbacee;
        c)  coltivazioni arboree;
        d)  patologia vegetale;
        e)  entomologia agraria;
        f)  tecnologie di conservazione delle derrate
  agricole con mezzi fisici.
    5.  Alla fine del corso i partecipanti, che per esservi
  ammessi devono dimostrare di essere conduttori di un fondo
  agricolo e abituali utilizzatori di fitofarmaci, devono
  superare un esame orale sulle discipline oggetto del corso;
  non sono ammessi all'esame finale i partecipanti che abbiano
  superato le venticinque ore di assenza.
    6.  Se l'esame finale è superato con profitto la provincia
  competente provvede al rilascio di una patente per l'acquisto
  e l'uso dei fitofarmaci.
    7.  La patente deve essere rinnovata ogni cinque anni,
  previa frequenza ulteriore del corso e superamento dell'esame
  finale.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-103 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0103 TOTPAG=0027 TOTDOC=0042 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=029 PAGFIN=0015 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=010300 00 FASCIDC=12DDL0103 SORTNAV=0010300 000 00000 ZZDDLC103 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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