| (Ricettario).
1. L'acquisto dei fitofarmaci ed il loro uso sono
subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 18, da
effettuarsi su apposito ricettario "madre-figlia" debitamente
numerato e conforme a un modello predisposto dal Ministero
della sanità.
2. La ricetta di cui al comma 1, composta di un originale e
di due copie, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome e indirizzo del compilatore;
b) la malattia, gli attacchi parassitari o le
infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si
voglia intervenire;
c) la dose del fitofarmaco o prodotto assimilato
prescritto;
d) il tempo di carenza;
e) la coltura alla quale è destinato il
prodotto;
f) l'epoca, la quantità e le modalità di
distribuzione del prodotto.
3. In ogni ricetta non possono essere prescritti più di tre
prodotti.
4. La ricetta madre insieme a due ricette figlia sono
consegnate al titolare della patente per l'acquisto, il quale,
serbata una delle figlie, consegna le rimanenti al titolare
della farmacia agraria che provvede a trasmettere la ricetta
madre ai competenti uffici della regione e ad allegare la
ricetta rimanente al proprio registro di carico-scarico.
5. Le regioni, sulla base delle copie delle ricette
acquisite, predispongono un apposito servizio di rilevazione
ed elaborazione
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dei dati inerenti l'uso dei fitofarmaci sul proprio
territorio.
6. I dati acquisiti ed elaborati dalle regioni ai sensi del
comma 5 sono pubblici; fatto salvo il diritto di accesso di
ogni cittadino, vengono predisposti in collaborazione con
l'Agenzia italiana fitofarmaci apposite forme di divulgazione
con cadenza almeno annuale.
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