| (Informatori scientifici e rappresentanti).
1. L'attività di informatore scientifico o di
rappresentante di aziende produttrici di
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fitofarmaci o prodotti assimilati è consentito esclusivamente
ai laureati in scienze agrarie o forestali, agli agrotecnici
ed ai periti agrari, nonché ai laureati in chimica o chimica
industriale, ingegneria chimica, farmacia o chimica e
tecnologie farmaceutiche, regolarmente iscritti in appositi
albi professionali.
2. L'attività di informazione scientifica sui fitofarmaci e
prodotti assimilati deve essere volta ad assicurare il
corretto impiego degli stessi, anche con riferimento alla
esigenza del contenimento dei relativi consumi.
3. Il materiale informativo sui fitofarmaci e prodotti
assimilati di cui si avvale il rappresentante di aziende
produttrici e venditrici deve riferirsi esclusivamente ai
testi degli stampati approvati dal Ministero della sanità,
alla documentazione in base alla quale è stata concessa
l'autorizzazione, alle monografie pubblicate dal Ministero
della sanità.
4. Non è consentito pubblicare testi di informazione o di
divulgazione scientifica relativa a fitofarmaci o a prodotti
assimilati, su pubblicazioni che non abbiano esclusivo
carattere tecnico-scientifico.
5. L'attività del rappresentante di imprese produttrici e
venditrici di fitofarmaci e di prodotti assimilati è limitata
esclusivamente alla presentazione dei prodotti ai soggetti
abilitati al rilascio delle ricette e ai commercianti al
dettaglio in regola con le norme di cui alla presente
legge.
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