| (Aree di divieto assoluto).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non dispongano già di una propria e specifica
normativa in materia, sulla base delle indicazioni e dei
parametri tecnici forniti dall'Agenzia italiana fitofarmaci
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad emanare apposite norme o ad adeguare
quelle esistenti al fine di delimitare le aree regionali di
divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve
essere anche finalizzata ad impedire la trasmigrazione dei
prodotti verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano
le condizioni meteorologiche, idriche e pedologiche.
3. Le aree da individuare a livello regionale si
riferiscono a centri abitati, aree limitrofe a corsi d'acqua,
invasi, sorgenti o pozzi, parchi, riserve ed aree protette
nazionali e regionali, zone di ripopolamento di selvaggina.
4. Nelle zone di cui al comma 3 è comunque vietato l'uso di
fitofarmaci, fatte salve speciali deroghe concesse dagli
organi regionali o delle province autonome con appositi atti
amministrativi.
5. Nel caso siano autorizzati trattamenti nelle aree di cui
al presente articolo, deve essere obbligatoriamente avvertita
la popolazione, se necessario attraverso gli uffici del
Dipartimento della protezione civile.
6. E' vietato l'uso di velivoli per l'irrorazione con
fitofarmaci sull'intero territorio nazionale.
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