| (Aree interdette all'uso degli erbicidi).
1. E' vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli
argini stradali, ferroviari,
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fluviali e lacustri, nei parchi pubblici, nei boschi e in
prossimità di siepi e in genere nelle aree agrarie non
utilizzate ai fini della coltivazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a delimitare con proprio atto le zone di
divieto d'uso degli erbicidi.
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