| 1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del
Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni
pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione,
provvede alla formazione, revisione e conservazione degli
elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli
adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali
circondariali in sede di revisione delle liste elettorali,
provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero
dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.
3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi
di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore
a quello fissato per le votazioni.
4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i
nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta
comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della
presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto
di votare nello Stato membro di residenza.
5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro
il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette
al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai
singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano
all'estero diviso per uffici consolari e
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per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per
ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel
suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in
sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle
indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna
ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e
non inferiore a 200.
6. La Direzione centrale per i servizi elettorali
provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la
data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli
elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al
comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire
tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli
orari della votazione, nonché della località della
votazione.
7. Della spedizione del certificato elettorale agli
elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data
comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché
apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.
8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il
quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno
ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne
richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione,
il quale, accertato preventivamente che il nominativo
dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi
dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia
apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad
includere i nomi degli elettori interessati in appositi
elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per
sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali
gli elettori stessi sono assegnati.
9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3
iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la
compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per
qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono
essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste
risultano iscritti all'Ufficio consolare della circoscrizione
in cui si trovano per il rilascio della certificazione di
ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei
relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma
8.
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