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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


165
DDL0009-0009
Progetto di legge Camera n. 9 - testo presentato - (DDL12-9)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C9. TESTIPDL
...C9.
...Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC9 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  La Direzione centrale per i servizi elettorali del
  Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni
  pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione,
  provvede alla formazione, revisione e conservazione degli
  elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.
      2.  Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli
  adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali
  circondariali in sede di revisione delle liste elettorali,
  provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero
  dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.
      3.  Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi
  di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore
  a quello fissato per le votazioni.
      4.  Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i
  nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta
  comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della
  presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto
  di votare nello Stato membro di residenza.
      5.  La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro
  il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette
  al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai
  singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano
  all'estero diviso per uffici consolari e
 
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  per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per
  ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri.  Nel
  suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in
  sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle
  indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna
  ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e
  non inferiore a 200.
      6.  La Direzione centrale per i servizi elettorali
  provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la
  data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli
  elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al
  comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire
  tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli
  orari della votazione, nonché della località della
  votazione.
      7.  Della spedizione del certificato elettorale agli
  elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data
  comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché
  apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.
      8.  Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il
  quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno
  ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne
  richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione,
  il quale, accertato preventivamente che il nominativo
  dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi
  dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia
  apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad
  includere i nomi degli elettori interessati in appositi
  elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per
  sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali
  gli elettori stessi sono assegnati.
      9.  Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3
  iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma
  dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina
  dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
  liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito
  dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la
  compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per
  qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono
  essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste
  risultano iscritti all'Ufficio consolare della circoscrizione
  in cui si trovano per il rilascio della certificazione di
  ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei
  relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma
  8.
 
DATA=940226 FASCID=DDL12-9 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0009 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0010 RIGINIZ=036 PAGFIN=0011 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=000900 00 FASCIDC=12DDL0009 SORTNAV=0000900 000 00000 ZZDDLC9 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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