| (Violazioni all'obbligo di conferimento
dei contenitori).
1. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui
all'articolo 2 è punito, per ogni infrazione, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 5.000.000.
2. Il venditore e l'impresa che non ottemperino agli
obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono
puniti, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire
20.000.000.
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