| (Violazione di norme in materia di vendita).
1. Chiunque, titolare di farmacia agraria o comunque
addetto alla vendita a norma della presente legge, al fine di
consentire l'acquisto o il procacciamento illecito di
fitofarmaci o prodotti assimilati violi le disposizioni di cui
al capo V, è
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punito con la multa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 e con
la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Il giudice può disporre la sospensione da un mese ad un
anno dell'autorizzazione alla vendita di fitofarmaci.
3. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace chiunque,
privo dei previsti titoli ed autorizzazioni, ponga in vendita
o comunque procuri ad altri a fini di lucro o di interesse
personale fitofarmaci o prodotti assimilati.
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